Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2024 si intende per «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
Di conseguenza la persona “con disabilità” è quella persona che “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”
Quindi una persona che vive una condizione di fatto di “disabilità” può essere riconosciuta tale all’interno del nostro ordinamento giuridico passando dal riconoscimento che avviene con la valutazione di base.