Terminologia e Legge 104/1992

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza degli utenti sul nuovo articolo 3 della legge n. 104/1992

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2024 si intende per «condizione di disabilità»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Di conseguenza la persona “con disabilità” è quella persona che “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”

Quindi una persona che vive una condizione di fatto di “disabilità” può essere riconosciuta tale all’interno del nostro ordinamento giuridico passando dal riconoscimento che avviene con la valutazione di base.

Perché tali terminologie erano incentrate semplicemente sulla circostanza che la persona avesse una minorazione, impersonificando la persona con la sua menomazione. Lo stesso concetto di “handicap” presente prima della riforma nella legge n. 104/1992 era visto come una “difficoltà” conseguente ad una menomazione e ne derivava anche una connotazione in termini di gravità o meno dell’”handicap”.

Invece, con il nuovo concetto di disabilità, quale interazione negativa tra una persona, pur con date compromissioni, e il contesto che presenta barriere che possono ostacolare la sua effettiva e piena partecipazione allo stesso, si parla di persona “con disabilità”, ponendo l’accento innanzitutto sulla rilevanza che l’individuo è una Persona in quanto tale (e non la sua menomazione) che vive una condizione dettata tra l’interazione con il contesto.

Pertanto, vivendo una condizione di disabilità nel senso sopra detto, tale condizione non è “grave” o meno, ma “necessita di sostegni” per essere superata. Si passa da un concetto di “gravita” ad un concetto di intensità di sostegni, così come prevede il nuovo articolo 3 della legge n. 104/1992.

Nel nuovo articolo 3 della legge n. 104/1992 scompare il concetto di “handicap” e di “persona handicappata” come conseguente a una “difficoltà” generata dalla semplice menomazione.

In coerenza con la nuova definizione di disabilità, l’articolo 3 parla di “persona” “con disabilità” che viene riconosciuta, all’interno del nostro ordinamento giuridico e dei connessi diritti, con la valutazione di base.

L’articolo 3 della legge n. 104/1992 così come modificato prevede altresì che, a seguito della riconosciuta condizione di disabilità, si individui anche la necessità di sostegno, che può essere:

  1. una semplice necessità di sostegno, in cui rientrano quella di livello lieve e quella di livello medio;
  2. una necessità di sostegno “intensivo”, all’interno della quale rientrano la necessità di sostegno elevato o molto elevato.

Nella prima necessità di sostegno rientrano tutte le ipotesi che prima erano ricollegabili all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992; mentre nella seconda necessità di sostegno, ossia in quello intensivo, rientrano tutte le precedenti ipotesi di cui all’articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992.