Progetto di vita

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza degli utenti sul progetto di vita

Sì. In tali province comunque è ancora in vigore il vecchio articolo 14 della legge n. 328 del 2000 che disciplinava i “progetti individuali” e molti principi oggi presenti nella riforma erano già applicati per i precedenti progetti.

Specie a seguito di varie pronunce giudiziali, i vecchi “progetti individuali” dovevano:

  1. partire dalla valutazione multidimensionale e identificare i conseguenti sostegni da attivare;
  2. prevedere sostegni anche per il nucleo familiare (caregiver, ecc.);
  3. prevedere l’allineamento degli obiettivi e degli approcci tra i vari sostegni attivati nei diversi ambiti (sociale, sanitario, ecc.) per garantire uno sviluppo unitario e coerente del percorso di vita;
  4. individuare risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche per costruire i vari sostegni;
  5. individuare un responsabile dell’attuazione del progetto che curi l’andamento del progetto e il coordinamento tra i vari servizi.

Nelle province in sperimentazione si segue in maniera specifica la disciplina più dettagliata prevista dal Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2024 (per esempio, riguardo alla composizione dell’unità di valutazione multidimensionale che analizza i bisogni di sostegno della persona, che invece prima era lasciato nella sua individuazione totalmente ai territori).

Il progetto di vita viene elaborato per:

  • chi ha una certificazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, anche se risalente nel tempo;
  • chi ha una certificazione della condizione di disabilità rilasciata a seguito della nuova “valutazione di base” introdotta dal decreto legislativo n. 62 del 2024.

Non è necessario che la certificazione indichi anche il ricorrere delle condizioni di “gravità” o “di necessità di sostegno intensivo” di cui al vecchio e nuovo comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Secondo quanto disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2024, la domanda va presentata all’Ambito Territoriale Sociale in cui ricade il comune di residenza della persona.

Se l’Ambito Territoriale Sociale non ha la personalità giuridica, la domanda va presentata ad altro ente individuato dalla Regione di riferimento. In ogni caso, l’istanza può essere depositata anche presso il Comune di residenza o presso uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio individuati dagli enti locali o dalle regioni. 

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

  1. a seguito della ricezione della richiesta di progetto di vita, invio entro i successivi 15 giorni della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione competente alla persona con disabilità e a chi la rappresenta; con tale comunicazione è anche chiesto se la persona con disabilità vuole indicare un soggetto di sua fiducia (interprete LIS, familiare che rende in linguaggio accessibile la comunicazione, ecc.) che la supporti nella partecipazione a tutto il procedimento;
  2. convocazione per la valutazione multidimensionale della persona con disabilità davanti all’unità di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 62 del 2024;
  3. espletamento della valutazione multidimensionale secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 62 del 2024;
  4. elaborazione del progetto di vita, con la costruzione dei sostegni e di tutti gli elementi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 62 del 2024;
  5. approvazione e sottoscrizione del progetto di vita con l’individuazione anche del responsabile dell’attuazione del progetto;
  6. avvio del progetto.

L’articolo 23comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede che il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall’avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.

L’unità di valutazione multidimensionale (UVM) che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024, ha come suoi componenti:

  • a) la persona con disabilità;
  • b) l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
  • c) il soggetto di fiducia della persona con disabilità, se nominato da quest’ultima per supportarla nella partecipazione dell’intero procedimento;
  • d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
  • e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l’integrazione sociosanitaria;
  • f) un rappresentante dell’istituzione scolastica nel caso si proceda per un alunno con disabilità;
  • g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge n. 68 del 1999;
  • h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Su richiesta della persona o dei componenti dell’UVM possono partecipare anche:

  • a) il coniuge, un parente, un affine, una persona legata da un’unione civile o convivenza di fatto o un caregiver;
  • b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
  • c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
  • d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024, il progetto è predisposto dall’unità di valutazione multidimensionale (cfr. domanda 5) unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell’ambito del progetto. Partecipano all’individuazione dei sostegni e delle risorse tutti.

Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 62 del 2024, il progetto individua:

a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all’esito della valutazione multidimensionale;

b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:

  1. apprendimento, socialità ed affettività;
  2. formazione, lavoro;
  3. casa e habitat sociale;
  4. salute.

c) i servizi, le misure, gli interventi di cura, di assistenza e di supporto alla partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, incluse le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e gli accomodamenti ragionevoli;

d) i piani operativi e specifici individualizzati dei sostegni (es. Piano Educativo Individualizzato scolastico, Piano Riabilitativo Individuale, ecc.) correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;

e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l’indicazione di compiti e responsabilità;

f) il referente per la sua attuazione;

g) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l’adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;

h) il dettaglio e l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto.

Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore.

È l’insieme integrato delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale (programmi per la circoscrizione, anche se non direttamente finalizzati per la disabilità) e al sistema dei supporti informali (caregiver, volontariato) per l’attuazione del progetto di vita.

Esso è utile per costruire i sostegni e quindi è parte integrante del progetto di vita e va individuato già durante l’elaborazione stessa del progetto. Il coordinamento, l’integrazione e la conversione delle varie tipologie di risorse possono dar vita anche a sostegni personalizzati e diversi da quelli standardizzati previsti come offerta del territorio.

Su richiesta della persona con disabilità, del genitore del minore con disabilità del tutore o dell’amministratore di sostegno, se dotato dei relativi poteri, durante la definizione del progetto di vita si può stabilire che tali soggetti o un loro delegato possano gestire tutte le risorse economiche del budget o una loro parte per acquisire direttamente i sostegni previsti dal progetto stesso, invece che farli erogare dalle competenti Pubbliche Amministrazioni.

Rientra nell’autogestione del budget di progetto anche la possibilità di spendere “voucher” presso uno o più fornitori accreditati che le Amministrazioni competenti rilasciano per garantire una maggior libertà di scelta.

Sia le risorse economiche che i “voucher” vengono anticipati per tempo dalle Amministrazioni competenti perché possano essere poi spesi e successivamente rendicontati.

La disciplina dell’autogestione del budget (contenente maggiori indicazioni in merito alle modalità e anche ai termini di rendicontazione) è contenuta nel Regolamento adottato con decreto del 14 gennaio 2025, n. 17 dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della Salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.