Valutazione di base

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza degli utenti sulla valutazione di base

La valutazione di base è il procedimento volto ad accertare, attraverso l’utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità.

Sostituisce tutti i precedenti accertamenti di invalidità civile, sordità e cecità civile, di disabilità ai fini lavorativi ai sensi della legge n. 68/99 e di disabilità ai fini scolastici, ricomponendoli in un unico accertamento di esclusiva competenza delle nuove Commissioni (dette “unità di valutazione di base”) di Inps.

Attraverso tale valutazione di base si riconoscono anche i requisiti per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza e di “disabilità gravissima”, nonché i presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza e i requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità.

La nuova valutazione di base ricomprende tutti i precedenti accertamenti in un procedimento più semplice e più veloce, garantendo al tempo stesso un approccio bio-psico-sociale più ampio rispetto a quello dei precedenti accertamenti legati semplicemente alla patologia in sé.

Rispetto al procedimento, si evidenzia che:

  • non esiste più la doppia fase di valutazione presso le Commissioni integrate di accertamento Asl-Inps e la successiva verifica presso Inps, essendosi prevista una sola fase innanzi ad Inps;
  • la persona viene convocata a visita in base al solo invio del certificato medico introduttivo; mentre prima occorreva che dopo il certificato medico introduttivo la persona inviasse ad Inps anche una c.d. “domanda amministrativa”, dalla quale solo iniziavano a decorrere i termini per gli accertamenti.

Relativamente al nuovo approccio bio-psico-sociale, occorre evidenziare che, per esempio, si passa:

  • da una generica valutazione della “difficoltà”, maggiore o minore, semplicemente conseguente alla patologia (nell’individuazione del desueto “stato di handicap”);
  • ad una valutazione che, in base al nuovo concetto di disabilità (quale interazione tra una persona con date compromissioni e i contesti che vive e alle barriere in essi presenti che possono ostacolare la libera partecipazione della persona), individua i potenziali ostacoli e l’intensità dei sostegni che sarebbero necessari per superarli (nell’individuazione, quindi di una condizione di disabilità con necessità di sostegni o di sostegni intensivi).

Pertanto, cambiano anche i criteri di accertamento e gli strumenti utilizzati (ICF, Whodas 2.0, ecc.) che verranno individuati da un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e quelli del lavoro delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 62/2024.

Nella nuova valutazione di base rientra anche l’individuazione dei requisiti della condizione di non autosufficienza e di “disabilità gravissima”.

La valutazione di base si attiva con l’invio da parte di uno dei medici previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2024 del certificato medico introduttivo che contiene, come allegazione, anche la documentazione sanitaria comprovante le condizioni della persona che si vuole sottoporre alla Commissione Inps.

L’Inps, a seguito della ricezione di tale certificato medico introduttivo, convoca a visita la persona. Intanto, la persona con disabilità direttamente o per il tramite di un patronato o di un’associazione di categoria (Anffas, Anmic, Uic e Ens) può integrare fino a sette giorni prima della visita la documentazione già inviata. Ugualmente il medico, che ha redatto il certificato medico introduttivo ed allegato una prima parte di documentazione, può inviare ad Inps altra documentazione.

La visita si svolge in maniera collegiale e ad essa la persona può partecipare con un suo medico o psicologo di fiducia. Durante la visita, che si sviluppa secondo le nuove indicazioni del decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 62/2024, viene anche somministrato il questionario WHODA 2.0.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 62 del 2024 il procedimento di valutazione di base si conclude entro:

  • 90 giorni, in generale;
  • 15 giorni nel caso di persone con patologie oncologiche;
  • 30 giorni nel caso di minori.

Il termine decorre dal giorno dell’invio del certificato medico introduttivo.

I termini possono essere sospesi per 60 giorni se per la Commissione Inps serve un’integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni ovvero ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La sospensione dei 60 giorni può, su richiesta, essere prorogata per ulteriori 60 giorni (per esempio, nel caso, non vi sia stata la possibilità nei 60 giorni di procurarsi la documentazione integrativa richiesta).

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2024, sono abilitati da Inps per accedere sulla specifica piattaforma e compilare e rilasciare il certificato medico introduttivo:

  • a) i medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
  • b) i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.

I medici rientranti nel novero della lettera b) dovranno provare di aver seguito corsi di formazione nell’ambito del programma «Educazione continua in medicina» in materia di classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali. Eccezionalmente nel corso del 2025 tali medici potranno compilare certificato medici introduttivi dichiarando di impegnarsi a completare il dossier formativo di gruppo della FNOMCeO 2023/2025.

Vi sono due tipi di Commissioni Inps, dette “unità di valutazione di base” a seconda che si debbano valutare persone maggiorenni o minori.

In ogni caso tutte le unità di valutazione di base si compongono di:

  • 2 medici nominati dall’INPS;
  • 1 professionista sanitario designato dalle Associazioni di categoria a seconda delle condizioni da accertare, ossia Anffas se vi è una disabilità intellettiva e del neurosvilpuppo, UICI se vi è una disabilità visiva, Ens se vi è una disabilità uditiva e Anmic per le altre condizioni di disabilità;
  • 1 professionista dell’area sociale o psicologica.

Tutte le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l’INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell’INPS in materia assistenziale o previdenziale.

Ma nel caso di accertamento di maggiorenni, almeno uno dei componenti (quindi anche solo il medico dell’associazione di categoria) deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

Nel caso di accertamento di minori, almeno uno dei medici nominati dall’INPS deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.

È il WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull’ICF che misura la salute e la condizione di disabilità e che fa parte della valutazione di base delle persone maggiorenni.
Tale questionario somministrato alla persona da riconoscere in condizione di disabilità rileva il livello di funzionamento in sei domini:

  • Dominio 1: Attività cognitive – comprendere e comunicare
  • Dominio 2: Mobilità – muoversi e spostarsi
  • Dominio 3: Cura di sé – provvedere all’igiene personale, vestirsi, mangiare e stare da soli
  • Dominio 4: Relazioni interpersonali – interagire con altre persone
  • Dominio 5: Attività della vita quotidiana – prendersi cura della casa e della famiglia, lavorare e andare a scuola/università
  • Dominio 6: Partecipazione – prendere parte a iniziative della comunità, partecipare alla vita sociale e svagarsi.

Il questionario ha varie versioni, ma il legislatore della riforma ha deciso che si deve seguire quello a 36 domande (32 nel caso di persona disoccupata o incollocata al lavoro).

Il questionario è somministrato nel corso della valutazione di base. Se invece, l’accertamento della condizione di disabilità è effettuato senza visita diretta, ma sulla base degli atti inviati all’unità di valutazione (c.d. accertamento per tabulas), il questionario compilato deve essere allegato al certificato medico introduttivo con il quale si attiva la richiesta di valutazione di base.

La valutazione di base si conclude con un certificato che riconosce o meno la condizione di disabilità, oltre che l’invalidità civile, la sordità o cecità civile, le condizione di disabilità ai fini lavorativi o scolastici, il riconoscimento della condizione di non autosufficienza e di “disabilità gravissima”, i presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa (prevista dai livelli essenziali di assistenza) e i requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità (contrassegno per persone con disabilità, ecc.).

Alla fine della visita, la Commissione avvisa il cittadino che, in caso di riconoscimento della condizione di disabilità, ha diritto a richiedere l’elaborazione del progetto di vita e che, se vuole, il certificato della condizione di disabilità può essere trasmesso a cura dell’Inps stesso all’Amministrazione competente per l’avvio del procedimento del progetto di vita. Infatti, la trasmissione del certificato della condizione di disabilità da parte dell’Inps corrisponde per legge alla presentazione di una domanda.

Il certificato della condizione di disabilità viene depositato nell’area riservata Inps e spedito anche a casa della persona o al patronato/associazione di categoria presso cui la persona ha eletto domicilio. Rimane ferma la possibilità che il certificato sia mandato anche all’Amministrazione competente per il progetto di vita.

Alle prestazioni, benefici, servizi ed agevolazioni già previste per invalidità civile, cecità e sordità civile (per esempio provvidenze economiche connesse), condizione ex lege n. 104/1992 (per esempio, agevolazioni lavorative), disabilità ai fini lavorativi (con accesso al collocamento mirato) e scolastici (con accesso alle misure di inclusione scolastica), inclusi quelli protesici, sanitari e riabilitativi. A ciò si aggiungono quelli inerenti all’accertata condizione di non autosufficienza e di “disabilità gravissima” e le agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità (contrassegno per persone con disabilità, ecc.). Occorre ricordare che, in alcuni casi, in passato, si chiedeva una condizione di “handicap grave” (art. 3 c. 3 legge n. 104/1992) per riconoscere i conseguenti diritti (come nel caso dei permessi lavorativi retribuiti); tali diritti permangono in favore di chi aveva già tale certificazione e saranno riconosciuti anche a chi, a seguito della nuova valutazione di base, conseguano la certificazione di disabilità con necessità di sostegno “intensivo”.

A seguito del certificato della condizione di disabilità, la persona ha anche diritto all’accomodamento ragionevole nell’esercizio dei vari diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblici servizi e privati, così come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 62/2024.

Infine, come già sopra indicato la persona con una certificazione della condizione di disabilità può chiedere che si elabori un progetto di vita.

Il nuovo certificato della condizione di disabilità ha una validità non limitata nel tempo.

Solo in casi eccezionali, il certificato potrà prevedere una scadenza e quindi la necessità di una visita di revisione (tendenzialmente non prima di 2 anni). Tali eccezionali casi saranno previsti dal decreto emesso dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 12, comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 62 del 2024. Comunque, le eventuali eccezionali visite di revisioni si svolgeranno secondo procedimenti semplificati fondati anche sull’impiego della telemedicina o sull’accertamento agli atti.