Decreto legislativo n. 222/2023

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità

Il D.lgs. n. 222/2023 e il contesto in cui è nato

Il D.lgs. n. 222/2023 è uno dei tre decreti legislativi adottati dal Governo per dare seguito a quanto indicato nella legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante “Delega al Governo in materia di disabilità” per riqualificare il nostro ordinamento alla luce dei vari principi indicati nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia sin dal 2009.

Sul punto si ricorda che la Convenzione Onu, introducendo il nuovo approccio alla disabilità, come interazione negativa tra la persona, con le sue condizioni di salute, e un ambiente (contesto fisico, contesto digitale, relazionale) che prevede degli ostacoli, obbliga gli Stati membri a porre in essere tutti gli interventi volti a evitare che tali ostacoli impediscano l’esercizio dei vari diritti su base di uguaglianza con gli altri e ad accedere ai vari contesti di vita. 

La Convenzione Onu pone, infatti, tra i principi generali, quello del diritto delle persone con disabilità all’accessibilità non solo fisica e sensoriale agli ambienti, ma anche ai servizi, inclusi quelli pubblici, su base di uguaglianza con gli altri, quindi garantendo strutture, modalità operative e organizzative dei servizi che siano universalmente fruibili e non semplicemente adattati, volta per volta, su singole specificità. 

Ciò comporta che i servizi debbano essere pianificati, strutturati, organizzati e sviluppati secondo un criterio di accessibilità universale, al di là del singolo rispetto di normative di settore (come, per esempio, quella inerente ai servizi informatici ex legge n. 4/2004). 

Quindi il D.Lgs. n. 222/2023 parte da una nuova definizione di accessibilità, quale “accesso e fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell’ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell’informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l’adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli”. 

 

Indicazioni per l’accessibilità per le pubbliche amministrazioni 

Rispetto alla nuova nozione di accessibilità, il decreto fornisce indicazioni per rendere accessibili ai cittadini con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi

Tale obiettivo viene perseguito stabilendo che il piano integrato di attività e di organizzazione (c.d.PIAO ) delle Pubbliche Amministrazioni, così come il piano della performance, tengano conto di tale necessità di accessibilità.

Infatti, si stabilisce che nel PIAO (previsto per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo anche alla reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso) siano previste le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, dei servizi pubblici da parte delle persone con disabilità che ne debbano fruire. Viene altresì previsto che si intervenga anche nella specifica sezione del PIAO nella quale si individua l’allocazione generale delle risorse, per garantire gli interventi di accessibilità e la predisposizione di formazione su tale aspetto per i dipendenti pubblici. Tali attività devono essere affidate a un dirigente amministrativo ovvero a un dipendente dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità per le persone con disabilità.

Inoltre, la legge delega n. 227/2021 aveva anche previsto che tra gli obiettivi di produttività della Pubblica Amministrazione dovessero essere perseguiti quelli dell’inclusione sociale e della possibilità di accesso ai servizi della PA da parte delle persone con disabilità. 

Il D.Lgs. n 222/2023 dà seguito ai criteri di delega sopra enunciati, prevedendo altresì che nel valutare la performance individuale e organizzativa dei dirigenti e dei dipendenti preposti si tenga conto del raggiungimento o meno degli obiettivi sopra citati.

Tra l’altro il decreto garantisce che alla predisposizione delle specifiche sezioni sull’accessibilità del PIAO e del piano della performance partecipino le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, in ossequio anche al principio di cui all’articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

 

Indicazioni per i concessionari dei pubblici servizi

Al tempo stesso, con il provvedimento in esame si è stabilito l’obbligo anche per i concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente all’effettiva accessibilità delle prestazioni e dei servizi per le persone con disabilità, con la possibilità per i cittadini direttamente interessati di agire in giudizio avverso la violazione di tali obblighi.Nella carta dei servizi devono essere esplicitati, chiaramente e in maniera accessibile per le varie disabilità, i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura, nonché le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte

 

Responsabile per l’inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni 

La legge delega n. 227/2021 prevedeva che fosse disciplinata la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di  inserimento  delle  persone  con disabilità nell’ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 , anche al fine di garantire il c.d. “accomodamento  ragionevole”.

In ossequio alla legge delega, il decreto indica chi possa essere nominato responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, onde dar seguito anche a quanto previsto dall’articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001