Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20
Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.
Perché un’Autorità Garante
Con il d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 si è istituita l’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità con il compito di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità attraverso l’emanazione di pareri in merito a segnalazioni di presunte violazioni o discriminazioni.
Il sistema di protezione disegnato dal d.lgs. n. 20/2024 rispecchia la richiesta dell’articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’istituzione e mantenimento in ogni Stato parte di organismi indipendenti per promuovere, proteggere e monitorare l’applicazione della Convenzione stessa così come le previsioni delle direttive UE 2024/1499 e 2024/1500 per gli organismi di parità dei Paesi dell’UE contrastanti le discriminazioni di vario genere.
Composizione e compiti dell’Autorità Garante
Infatti, l’Autorità Garante è composta da due membri più un presidente che, a garanzia dell’indipendenza dell’Autorità stessa, non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina; né gli stessi possono in costanza del loro mandato assumere altri incarichi. Tra l’altro l’Autorità Garante è dotata di un suo Ufficio autonomo, che gestisce secondo la propria autonomia organizzativa e contabile.
Tra i compiti principali del Garante, oltre a quello di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità e sulla conformità delle leggi e dei provvedimenti ai princìpi stabiliti dalla Convenzione Onu e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte, vi sono quelli di:
- contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole;
- promuovere l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- raccogliere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, nonché dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 e dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità su presunte discriminazioni, esaminandole ed emettendo pareri;
- emanare pareri sulla mancata attuazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, di quelli aperti al pubblico e di quelli privati che forniscono servizi aperti o forniti al pubblico, indicando, in questo caso, anche un cronoprogramma per la rimozione delle barriere e vigilando sugli stati di avanzamento.
In ogni caso, il Garante nei suoi pareri indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate, le possibili soluzioni e anche un’eventuale proposta di accomodamento ragionevole. Tali pareri possono indirizzare l’operato sia di Pubbliche Amministrazioni che di concessionari di pubblici servizi o di privati.
Nel caso il parere sia rivolto a una Pubblica Amministrazione e questa rimanga inerte per 90 giorni, il Garante può agire in giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale avverso il silenzio. Nel caso in cui, invece, rimangano inerti i concessionari di pubblici servizi o privati, la persona con disabilità può agire in giudizio per discriminazione innanzi al Tribunale Civile ordinario, anche sulla base del parere reso dall’Autorità Garante.
Un potere molto rilevante per l’Autorità Garante risiede nel fatto che la stessa è considerata meccanismo di protezione nazionale avverso la tortura e i trattamenti degradanti e disumani e che, in tale veste, può visitare, senza preavviso o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e con accesso illimitato, i luoghi di cura e le strutture che erogano servizi pubblici essenziali per le persone con disabilità, potendo avere anche colloqui riservati, senza testimoni, con le stesse.
Il Garante può anche visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari e le camere di sicurezza per sincerarsi delle condizioni delle persone con disabilità.
Sede e contatti dell’Autorità Garante
Il Garante ha sede in Roma alla via Maia n. 10 e può essere contattato accedendo al sito www.garantedisabilita.it