Il Decreto legislativo n. 62/2024
Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
I nuovi grandi temi del decreto legislativo n. 62/2024
Il decreto legislativo n. 62/2024 rappresenta la parte centrale della riforma in materia di disabilità.
Infatti, è questo il decreto che introduce nel nostro ordinamento la definizione di “condizione di disabilità”, non riconducibile più alla sola presenza di una compromissione della persona, ma al risultato dell’interazione tra la persona, pur con le sue compromissioni, e i vari contesti di vita, che presentando ostacoli possono determinare una restrizione alla sua piena ed effettiva partecipazione nei contesti stessi su base di uguaglianza con tutti gli altri.
Di conseguenza, il decreto struttura un nuovo procedimento volto al riconoscimento della condizione di disabilità(c.d. procedimento per la “valutazione di base”), che:
- sostituisce e ingloba i singoli precedenti accertamenti di invalidità civile, di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 , di disabilità ai fini lavorativi o scolastici;
- riorienta il nuovo onnicomprensivo riconoscimento della disabilità verso l’individuazione del funzionamento della persona, con una data compromissione, rispetto ai contesti e a quanto sostegno possa necessitare alla persona per frequentare tali contesti;
- fornisce, quindi, un quadro più raffinato rispetto a come strutturare i sostegni ai quali si ha diritto a seguito di tale riconoscimento;
- snellisce e riduce le procedure che i cittadini hanno dovuto attivare fino ad oggi per vedersi riconosciute le varie condizioni di salute utili per l’accesso ai vari benefici.
Il secondo pilastro del decreto legislativo n. 62/2024 risiede nella nuova disciplina del c.d. “progetto di vita”, quale progetto volto ad individuare sostegni utili a supportare il percorso di vita della persona con disabilità, a seguito di una c.d. “valutazione multidimensionale”, che partendo dai desideri, aspettative e preferenze della persona verifichi ciò che sia importante per lei da perseguire e quali possano essere, rispetto ai contesti in cui operare, gli ostacoli da eliminare o i sostegni da attivare come facilitatori, incluse le modifiche dei contesti stessi.
La struttura del decreto legislativo n. 62/2024
Propriamente il decreto si articola nei seguenti 4 Capi:
Capo I: Finalità e definizioni generali;
Capo II: Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole;
Capo III: Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
Capo IV: Disposizioni finanziarie, transitorie e finali.
Nel Capo I (articoli 1-4) si recepisce la definizione di “disabilità”, quale interazione negativa tra la persona, con delle durature compromissioni, e gli ostacoli presenti nei contesti che essa vive, con la conseguenza di ritenere che a tale condizione devono conseguire dei sostegni di varia intensità per superare il gap iniziale derivante da questa condizione e per garantire pari opportunità alla persona che verte in condizione di disabilità.
La disabilità non è più riconducibile alla “malattia” della persona o a cosa “manca” alla persona, ma a come si struttura il rapporto tra la persona e l’ambiente, imponendo quindi di riflettere anche sull’ambiente e su come renderlo inclusivo.
La conseguenza di tutto ciò risiede nel superamento del precedente concetto di “handicap”, quale difficoltà della persona riconducibile esclusivamente alle sue compromissioni personali, così come indicato nell’originaria formulazione dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, che con la riforma viene modificato introducendo appunto il concetto di “disabilità”.
Cambia anche la terminologia: la persona non è più “handicappata”, ma è “con disabilità” quando viene riconosciuta in tale condizione, a seguito del procedimento di “valutazione di base” (disciplinata poi nel Capo II).
Pertanto, la persona con disabilità non è più da considerare “grave” o “non grave” (come era per la difficoltà dell’”handicap”), ma necessitante di sostegno a più alta, o meno, intensità per superare gli ostacoli.
Nell’articolo 4, con cui si chiude il Capo I del decreto legislativo, si stabilisce altresì che vengono espunti dall’ordinamento giuridico anche i termini “disabile” e “diversamente abile”.
Nel Capo II (articoli 5-17), si delineano i principi, le procedure e gli effetti inerenti alla “valutazione di base”, quale procedimento unitario entro il quale sono ricondotti i vecchi accertamenti di invalidità civile, di cecità e sordità civile, di disabilità (ex “handicap”) ai sensi della legge n. 104/1992, di disabilità ai fini scolastici (ai sensi del d.lgs. n. 66/2017 ) e lavorativi (ai sensi della legge n. 68/99 ), nonché quelli volti a individuare i requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali, per la mobilità e per l’accesso alle prestazioni protesiche, sanitarie e riabilitative.
Il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità è semplificato e accelerato nella tempistica, nonché più puntuale nella valutazione perché:
- la persona per richiedere di essere valutata deve solo far trasmettere il certificato medico introduttivo da un medico a ciò abilitato, non dovendo più anche far seguire una domanda amministrativa; tale trasmissione ha già valore di istanza;
- viene meno la doppia fase accertativa presso le Commissioni Asl integrate con Inps (nella prima fase) e presso l’Inps (nella seconda fase di verifica degli esiti della prima fase), stante che l’unico soggetto accertatore diviene Inps in un’unica fase;
- si riducono, di conseguenza, il numero e i tempi degli accertamenti;
- si prevedono specifiche unità di valutazione per i minori, mettendo in evidenza la necessità di professionisti che abbiano una specifica competenza;
- la valutazione è più ampia rispetto agli attuali accertamenti legati semplicemente alla patologia in sé con un’analisi che individua anche l’intensità dei sostegni necessari.
Del resto, il decreto legislativo n. 62/2024 prevede la revisione, con decreto del Ministero della salute da adottare entro il 30 novembre 2026, dei vecchi criteri di accertamento di tali condizioni di salute, con l’utilizzo dell’ICF e degli strumenti tecnici operativi a essa correlata, per porre maggiore attenzione al funzionamento della persona e ai suoi bisogni di sostegno. Tale decreto dovrà anche contenere il numero delle visite di revisione degli accertamenti già effettuati, individuando solo in quali eccezionali casi ciò sia possibile.
Nel frattempo, tra il 2025 e il 2026 già si stanno sperimentando i possibili nuovi criteri di accertamento su tre prime condizioni di salute (diabete mellito di tipo 2, sclerosi multipla, disturbi dello spettro autistico).
Quindi un’attenzione non solo sulla procedura, ma anche sulla modalità e sulla nuova criteriologia valutativa da adottare in coerenza con il nuovo approccio bio-psico-sociale alla disabilità.
L’esito della valutazione di base si sostanzia nel riconoscimento, con apposito certificato, della condizione di disabilità della persona, ai vari fini, con l’indicazione anche del livello di sostegno necessario per graduare l’accesso e l’applicabilità degli stessi (agevolazioni lavorative, ecc.).
Dal riconoscimento della condizione di disabilità consegue anche il diritto della persona con disabilità all’accomodamento ragionevole per veder garantito l’esercizio del diritto.
Nel Capo III (artt. 18-32) si disciplina il diritto della persona con disabilità al “progetto di vita”, ossia al suo progetto individuale, personalizzato e partecipato che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto a individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni utili a consentirle di migliorare la qualità della propria vita e di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare a essi in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.
Tale diritto al progetto di vita può essere esercitato dalla persona in ogni momento della sua vita e a qualsiasi età:
- sia se è in possesso del nuovo riconoscimento della condizione di disabilità;
- sia se è in possesso di un certificato rilasciato ai sensi della previgente disciplina della legge n. 104/1992.
Il decreto legislativo indica come possa essere richiesto il progetto di vita e quali siano le fasi per giungere all’elaborazione di esso. In particolare, il progetto può essere elaborato solo a seguito della c.d. “valutazione multidimensionale” che, partendo dai desideri, aspettative e preferenze della persona con disabilità, individua quali contesti essa voglia vivere e quindi quali siano gli obiettivi da perseguire e i bisogni di sostegno per garantire ciò.
Il progetto di vita dovrà quindi contenere sostegni utili a dar seguito a tali esiti della valutazione multidimensionale, strutturando gli stessi anche in maniera “atipica”, ossia differente dagli standard e dai tipi di servizi offerti dal territorio.
Infatti, nel decreto legislativo vengono fornite indicazioni anche su come comporre in maniera flessibile l’insieme delle risorse professionali, umane, tecnologiche, strumentali ed economiche (nel c.d. “budget di progetto”) per attivare dei sostegni, che possono anche essere strutturati in maniera differente da quelli standard, personalizzando quindi le risposte.
Tra l’altro, per sostenere ulteriormente la personalizzazione dei sostegni, oltre alla disciplina flessibile del budget di progetto (prevista all’articolo 28), il decreto legislativo prevede anche all’articolo 31 il c.d. “Fondo per l’implementazione dei progetti di vita” da utilizzare per attivare, all’interno dei progetti vita, sostegni atipici che non si sono potuti realizzare neppure con l’uso flessibile delle risorse del budget di progetto.
Nel Capo IV (artt. 33-40) si disciplina innanzitutto la progressiva entrata in vigore dell’intera disciplina del decreto, per arrivare al 1° gennaio 2027 in cui l’intero decreto sarà applicabile per tutta Italia.
Già dal 30 giugno 2024 sono entrate in vigore, su tutto il territorio nazionale, le parti del decreto inerenti alla nuova terminologia, alla disciplina dell’accomodamento ragionevole e all’utilizzo, in autogestione da parte della persona con disabilità, delle risorse attivate per i “progetti individuali” precedenti al “progetto di vita” introdotto dal decreto n. 62.
Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 è stata prevista, per alcuni territori, un’applicazione provvisoria e in via sperimentale:
- sia del procedimento della nuova valutazione di base per il riconoscimento della disabilità con i nuovi criteri di accertamento già definiti per le prime tre condizioni di salute;
- sia del procedimento per l’elaborazione del progetto di vita.
Ciò per verificare, attraverso un’attività di monitoraggio, se vi sono dei punti del sistema da potenziare, anche attraverso un decreto legislativo correttivo, prima che la riforma entri a pieno regime nel 2027.
Oggi sono sessanta le province che già vedono attuato il decreto legislativo n. 62/2024.
Nel Capo IV si declinano anche le modalità applicative del c.d. “principio di non regressione”, al quale la legge delega n. 227/2021 aveva stabilito che la riforma si informasse.
Infatti, si prevede la persistenza delle certificazioni inerenti alla condizione di disabilità rilasciate già prima dell’entrata in vigore della riforma, così come i diritti e le prestazioni già maturate in favore della persona con disabilità.
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